Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n.   33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la   pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono   specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro   pubblicazione. La domanda va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Don Lorenzo Milani -  Romano di Lombardia  mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o pec.  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Pertanto, l’accesso civico si configura come rimedio alla   mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o   dati sul sito istituzionale.

 

Differenza tra accesso civico (art 5 d. Lgs n 33/2013) e diritto di accesso (Legge 241/1990)

Si tratta di due istituti diversi.
L’accesso civico, di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, introduce una legittimazione   generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati   per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche   amministrazioni ai sensi della normativa vigente.

 Secondo quanto previsto   dall’art. 3 del D.lgs. n. 33/2013, tutti  documenti,  le  informazioni  e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa    vigente sono pubblici e  chiunque ha diritto di  conoscerli, di fruirne   gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.


Il diritto di accesso agli   atti, di cui alla legge n. 241/1990, è finalizzato alla protezione di   un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti   portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.

Link ad Amministrazione Trasparente

Registro accesso civico

Registro accesso civico generalizzato

Registro accesso documentale

 

Modello di Istanza accesso civico semplice

Modello di Istanza accesso civico generalizzato

 
Pagina aggiornata al 10-11-2022