Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La domanda va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Don Lorenzo Milani - Romano di Lombardia mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o pec. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Pertanto, l’accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.
Differenza tra accesso civico (art 5 d. Lgs n 33/2013) e diritto di accesso (Legge 241/1990)
Si tratta di due istituti diversi.
L’accesso civico, di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 33/2013, tutti documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Il diritto di accesso agli atti, di cui alla legge n. 241/1990, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.
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Registro accesso civico generalizzato
Modello di Istanza accesso civico semplice
Modello di Istanza accesso civico generalizzato